ACCESSO CIVICO

 

1.Diritto alla conoscibilità ed accesso civico  

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. Per quanto attiene all’esercizio dell’accesso civico e l’accesso civico generalizzato si deve aver riguardo alla Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”.

 

2. L'Accesso civico

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata in forza di una norma vigente. La domanda di accesso civico deve essere presentata al RPCT e In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico l'amministrazione comunale provvede alla pubblicazione dei dati richiesti ed a comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale relativo alla pubblicazione stessa. La richiesta deve essere evasa entro 30 giorni e in caso di inerzia dell'Amministrazione o di rigetto dell'istanza di accesso civico, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. o ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

 

3. L'Accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti". La richiesta di accesso deve essere proposta al Responsabile dell'Area Organizzativa che detiene i dati o i documenti richiesti e non deve essere motivata. Anche in questo caso la richiesta deve essere evasa entro 30 giorni e in caso di inerzia dell'Amministrazione o di rigetto dell'istanza, accoglimento parziale o differimento dell'accesso, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. o ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

 

4. Come presentare l’istanza di accesso civico e di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Caino. La stessa può essere:

  1. Consegnata o recapitata (a mezzo posta o corriere) all’ufficio protocollo, Via Villa Mattina n. 9, 25070 – Caino (BS);
  2. Inviata mediante posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti indirizzi:

protocollo@comune.caino.bs.it

protocollo@pec.comune.caino.bs.it

 

A garanzia dell’identità del richiedente, dovrà ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- l’istanza è presentata personalmente allo sportello al personale comunale che accerta l’identità del richiedente;

 - l’istanza è sottoscritta digitalmente;

- l’istanza è inoltrata mediante posta elettronica certificata intestata al richiedente;

- all’istanza è allegata copia di un documento d’identità del richiedente.

 

5. Esclusioni

Sono in ogni caso sottratte all’accesso civico i documenti, le informazioni ed i dati quando ciò si renda necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

h) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

i) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

l) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;

m) i pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso;

n) gli atti coperti da segreto d'ufficio (art. 15, d.P.R. n. 3/1957);

o) gli atti coperti da segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);

p) i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

q) l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

r) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

 

Inoltre l’accesso è escluso per i documenti, i dati e le informazioni soggetti a:

a) segreto di Stato;

b) segreto statistico (art. 9, D.lgs. n. 322/1989);

c) segreto militare (R.D. n. 161/1941);

d) segreto bancario (art. 7, D.lgs. 385/1993);

e) segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.);

f) segreto professionale (artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.).

 

Ai sensi dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 33/2013 il diritto di accesso civico non comporta obbligo di provvedere all’“aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web”.

Sono sottratti all’accesso civico i documenti per i quali la legge preveda espressi divieti di divulgazione. Nei casi in cui la legge subordini l’accesso a specifiche condizioni, modalità o limiti, l’accesso è consentito nel rispetto della relativa disciplina.

 

6. Accesso parziale e differimento

L’accesso civico non può essere negato in tutti i casi in cui la tutela del bene o dell’interesse protetto dalla legge può avvenire mediante accesso parziale, ad esempio provvedendo all’ostensione di solo parte del documento o rendendo non leggibili le parti del documento la cui divulgazione è sarebbe motivo di diniego. L’accesso deve essere consentito non appena sono venuti meno i motivi che non consentono la diffusione dei dati, delle informazioni o dei documenti cui è chiesto l’accesso.

 

7. Procedimento di accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non deve essere motivata, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) a Responsabile dell’Area competente per la gestione dei dati, delle informazioni e dei documenti;

d) al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Se la richiesta di accesso non ha ad oggetto documenti, dati o informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Se i controinteressati non presentano motivata opposizione all’accesso, decorso il suddetto termine, l’ufficio comunale competente accerta l’avvenuta ricezione della comunicazione e provvede sulla richiesta.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.lgs. n. 33/2013.

 

8. Richiesta di riesame al RPCT

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di terzi, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al RPCT.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario Comunale. La richiesta di riesame dovrà essere recapitata all’ufficio protocollo con le modalità indicate al precedente punto 4.

 

9. Impugnazione

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa può presentare ricorso al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore a quello del Comune. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione Comunale. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente.

Se l’Amministrazione Comunale non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.

Se l'accesso è stato negato o differito a protezione dei dati personali di terzi, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare ricorso al difensore civico.

 

 

 

Ultima modifica: Mer, 11/01/2023 - 11:56