AVVISO AI FORNITORI
L’articolo 1, comma 629 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti territoriali, tra cui rientrano anche i Comuni, l’imposta sul valore aggiunto – per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015 – è in ogni caso versata dagli stessi e non più al fornitore (“scissione dei pagamenti”). Pertanto, mentre i fornitori continueranno ad emettere la fattura secondo le modalità finora seguite, il cambiamento interesserà l’Ufficio ragioneria che sarà tenuto al pagamento della fattura limitatamente all’imponibile nei confronti del fornitore mentre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà versata direttamente allo Stato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima emanazione.
La norma citata prevede l’esclusione di tale meccanismo contabile solo ed esclusivamente per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come il caso dei professionisti per i quali l’Ente effettua la ritenuta d’acconto. Sono esclusi altresì le fatture per le quali è prevista l’applicazione del reverse charge (nota anche come “inversione contabile” relativa ad esempio alle prestazioni di servizi per la pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici).
La novità interessa anche i pagamenti effettuati tramite il Servizio economato.
L’Ufficio Ragioneria non potrà effettuare il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a nessun titolo in favore del fornitore o del soggetto che ha anticipato il pagamento per conto dell’Ente, essendo un debito verso l’Erario per i quali il Comune risponde quale obbligato. Ne deriva che ai fornitori verrà effettuato il pagamento solo ed esclusivamente per la parte relativa all’imponibile.
Maggiori informazioni saranno fornite, se necessarie, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.