TARSU - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa oppure conduce locali ed aree ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

A tal fine è necessario denunciare, entro il 20 gennaio di ogni anno, le nuove conduzioni/occupazioni ed eventuali variazioni:

  • cambiamento di abitazione entro la città (denuncia di variazione);
  • trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa;
  • ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati;
  • eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (volturazione);
  • la variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa, solo al fine della riduzione, se prevista.

Documentazione da presentare

  • Per l'applicazione della tassa
    1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (compreso il codice fiscale), la descrizione e la metratura dei locali.
    La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati calpestabili, compresi cantina e garage (per intero), escluse le terrazze salvo quelle chiuse a veranda.
    2. Piantina catastale dei locali occupati (non è obbligatoria, ma è comunque opportuna per evitare accertamenti d'ufficio o controlli da parte dei Vigili Tributari).
    3. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
  • Per la cancellazione dal ruolo
    1. Denuncia di cessazione su modulo prestampato (vd. mod. n. 2) o comunicazione scritta.
    Si intende per cessazione la formale denuncia di disdetta dall'occupazione dei locali a seguito di emigrazione, decesso del contribuente, trasferimento di una persona presso un nucleo familiare già contribuente o indisponibilità di locali tenuti a disposizione (seconde case).
    La cessazione si accetta solo quando l'interessato dichiara di aver già provveduto a liberare i locali da qualsiasi mobilio e suppellettili nonchè della disdetta dei contratti di allacciamento delle utenze primarie (luce e gas). La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione dei locali, dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'Ufficio Tributi, la denuncia della cessazione debitamente accertata.
    Non sono ritenute valide al fine della cessazione le denunce anagrafiche del cambio di residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni.
  • Per il cambiamento di abitazione entro la città
    I termini e i modi della denuncia sono gli stessi indicati per le nuove occupazioni. Poiché se il trasferimento comporta un aumento di metratura si procederà al recupero dell'importo relativo alla differenza e in caso contrario si procederà al rimborso, si consiglia di ottemperare all'obbligo della denuncia non appena viene effettuato il trasferimento. La denuncia di trasferimento deve rimanere intestata alla stessa persona.
    Esempio:
    - trasferimento da appartamento con metratura di mq. 50 ad appartamento con metratura di mq. 110. In questo caso si procede al recupero dell'importo relativo ai mq. 60 dal bimestre solare successivo al trasferimento.
  • Per variazioni nella metratura a suo tempo indicata
    1. Denuncia di variazione su modulo prestampato
    2. Documentazione in cui siano individuabili le variazioni (non obbligatoria ma opportuna per evitare accertamenti d'ufficio o controlli da parte dei Vigili Tributari)
  • Per cambio di intestazione della cartella esattoriale (voltura)
    1. Denuncia su modulo prestampato
    2. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.
  • Per variazione del numero degli occupanti da 1 a più persone o viceversa
    3. Denuncia su modulo prestampato o comunicazione scritta.

Adempimenti

Presentazione delle denunce

Devono essere presentate o spedite (anche via fax o e-mail, oltre che per posta) con le seguenti modalità:

  • Denuncia per l'applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione qualora la variazione sia presupposto di un aumento della tassa: va presentata entro il 20 gennaio di ogni anno (oltre tale data si incorre in violazione per tardiva presentazione). L'applicazione o l'aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.
  • Denuncia di cessazione o di variazione qualora la variazione sia presupposto di una riduzione della tassa (esclusa quella per "l'unico occupante"): la cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia, è pertanto opportuno presentarla al verificarsi delle rispettive condizioni per non continuare a pagare tributi non dovuti.
  • Riduzione tariffaria per "l'unico occupante": è applicata previa richiesta da parte del contribuente, che deve compilare apposito modulo presso l'Ufficio, ed ha effetto dall'anno successivo. Ne consegue che se la condizione di unico occupante si verifica nel corso del 1998 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'interessato può denunciarla entro il 31 dicembre dell'anno 1998 con diritto alla riduzione dal 1999

Costi

Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso e delle dimensioni dei locali.

Per le abitazioni occupate da una sola persona è prevista una riduzione del 33,33%. L'interessato deve compilare l'apposito modulo prestampato presso l'Ufficio Tassa Rifiuti e ritirare la ricevuta rilasciata dall'Ufficio stesso.

Sgravi

Lo sgravio del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene data comunicazione mediante denuncia di cessazione

Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta:

  • del 33,33% per le abitazioni ad unico occupante
  • del 33,33% per le abitazioni tenute a disposizione ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione di cui si chiede la riduzione e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato.
  • del 33,33% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale (in tal caso allegare documentazione comprovante tale situazione).
  • del 33,33% per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze od autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di cui si allega copia.

Le richieste presentate entro l'anno avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono esenti dal tributo i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione.

Le normative che stabiliscono le addizionali ed il tributo provinciale sono le seguenti:

L'addizionale ECA è stata istituita con Regio Decreto Legge 30/11/1937 n.2145 nella misura del 5%, aumentata al 10% con la Legge 10/12/1961, n. 1346 ed attribuita ai Comuni con l'art.3, comma 39, della Legge 28/12/1995, n.549. Le modalità per devolvere ai Comuni i proventi per l'addizionale ex ECA sono stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto del 2/5/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21.6.1996, n.144.

Il tributo provinciale è stato istituito dall'art.19 del D.L.vo 504/92 e determinato dall'amministrazione Provinciale.

Su presentazione della relativa domanda (modulo a fianco) è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a norma dell'art.18 del vigente Regolamento TARSU, se il reddito annuo complessivo lordo del proprio nucleo familiare non è superiore al valore ottenuto moltiplicando l'importo di una pensione minima INPS (indicato sul modulo di che trattasi) per i componenti del nucleo familiare.

Tempi

Da specificare

Note

Violazioni e relative sanzioni

  • per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione:
    - dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta
  • per denuncia originaria o di variazione infedele o incompleta:
    - dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta
  • per denuncia tardiva, in base al nuovo articolo 14 bis del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione Consiliare n. 13 del 23 febbraio 2004, il termine per il perfezionamento del revvedimento operoso è la presentazione della prescritta denuncia di iscrizione, nei modi del tributo di cui trattasi, entro due anni dal termine. La regolarizzazione, come sopra evidenziata consente di beneficiare della riduzione ad 1/5 delle sanzioni del 30% previste dall'art. 13 del D. L.vo 471/97 per i pagamenti tardivi.
  • per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa:
    - da euro 25,82 a euro 77,47
  • per mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele:
    - da euro 25,82 a euro 51,64

Sulle somme dovute a titolo di tributo, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, si applicano interessi legali, attualmente pari al 2,5%, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti inesigibili e fino alla data della presentazione della denuncia ovvero dall'emissione del provvedimento di omessa denuncia, maturati giorno per giorno.

Qualora non venga presentato ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si perfezionerà l'adesioneall'avviso di accertamento in parola con conseguente applicazione della riduzione ad un 1/4 della sanzione.

Modalità di pagamento

Il pagamento, dal 1 ottobre 2006, dei tributi locali (TARSU, ICI, SANZIONI AMM.VE COMUNALI) deve essere effettuato unicamento presso le filiali bancarie e gli uffici postali.

Presso lo sportello della INIDCARE LE MODALITA' DI PAGAMENTO.

Settore di riferimento

Area amministrativo - contabile

Ufficio di riferimento

Ufficio tributi

Sede

Via Villa Mattina 9 25070 Caino

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

19/09/2012

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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