Il procedimento amministrativo relativo alla definizione delle istanze di condono edilizio prodotte ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/85 e dell’art. 39 della Legge 724/94 si attiva dal momento in cui le stesse risultano complete di tutta la documentazione necessaria, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dell’ultima integrazione a completamento.
La documentazione da produrre per il completamento della pratica deve essere presentata in forma cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune, nonché in formato digitale con file in pdf corredato da dichiarazione del tecnico, resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la fedeltà del file alla documentazione cartacea.
In virtù di quanto detto, la pratica deve essere completa di:
- Attestazione del versamento dei diritti edilizi di segreteria per il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art 35 della Legge 47/85 pari ad un importo determinato con determina del 2/09/2013 distinti secondo le dimensioni dell’opera:
- Fino a mq. 35 e per tipologie di abuso non comportanti aumenti di superficie: €. 650,00;
- Fino a mq. 150: €. 905,00;
- Fino a mq. 300: €. 1.206,00;
- Oltre i mq. 300: €. 1.508,00.
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- Attestazione del versamento dei diritti edilizi di segreteria di €.=350,00= per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica secondo la procedura dell’art. 146 del D.Lvo 22/01/2004 n. 42 e ss.mm. ed ii. pari ad un importo;
- Attestazione del versamento degli oneri concessori autodeterminati in acconto previsto per le istanze di condono edilizio prodotte ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/94;
- Modulistica approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 30/05/2011, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta da almeno uno dei titolari dei diritti reali sull’immobile oggetto dell’istanza di condono e dal tecnico asseverante (dovrà quindi essere allegato il documento di riconoscimento valido del titolare dei diritti reali sull’immobile che ha sottoscritto le autocertificazioni e del tecnico asseverante;
- attestazione dell’avvenuto versamento dell’eventuale saldo dell’oblazione dovuta e autodeterminata secondo le indicazioni del D.M. 18/02/2005;
- progetto in n. 5 copie per l'ottenimento del prescritto parere ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 42/04, corredato da idonea relazione tecnica descrittiva delle opere eseguite; il progetto, firmato dal proprietario e dal tecnico abilitato all'esercizio della professione deve debitamente contenere:
- stralcio di mappa, con tutte le indicazioni atte al riconoscimento della località;
- planimetria quotata dello stato dei luoghi, in rapporto non inferiore a 1/500, con ubicazione dell'opera e la rappresentazione delle proprietà confinanti ove interessate;
- planimetria orientata in rapporto non inferiore a 1/200, dove sia rappresentata nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
- piante di tutti i piani, compreso la piante del seminterrato ove esista, e quella delle coperture, accuratamente quotati con le indicazioni relative alla destinazione dei singoli locali;
- sezioni dell'opera, messa in relazione all'ambiente circostante, alla larghezza delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario dovranno indicare le dimensioni complessive dell'opera principale e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti. Le sezioni saranno in numero necessario alla completa comprensione dell'opera e comunque non meno di due;
- tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti alle cose circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate aderenti. Questi disegni dovranno essere quanto più possibile completi di tutte le parti che costituiscono le facciate, ivi comprese anche le coperture;
- schema dell'impianto di smaltimento dei liquami domestici;
- ampia ed esauriente relazione delle opere eseguite;
N.B. Nelle rappresentazioni grafiche dovranno essere evidenziate con diversa colorazione o campitura gli abusi oggetto dell'istanza diversificandoli altresì anche per tipologia. La documentazione grafica, relativamente agli immobili ultimati ma non completi, deve essere costituita dal rilievo dello stato dei luoghi (planimetrie, piante, sezioni e prospetti ove dovranno essere evidenziate e porzioni del fabbricato abusivo, oggetto dell'istanza, e le porzioni di fabbricato eventualmente assentite, indicando altresì i relativi riferimenti autorizzativi) e dal progetto delle opere di completamento (planimetrie, piante, sezioni e prospetti);
- certificato, in originale o in copia conforme, dell'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria per l'accatastamento, in caso di avvenuto accatastamento, la relativa certificazione;
- titoli comprovanti il diritto a richiedere la concessione in sanatoria;
- atti, certificazioni etc..., e atto notorio o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai richiedenti attestante:
- la data di commissione dell'abuso;
- lo stato dei lavori alla data dell11/10/1983;
- Relazione paesaggistica, prevista dal D.M. 12/12/2005, pubblicato sulla G.U. del 31/01/2006 n. 25, ed entrato in vigore in data 1/08/2006 (in quadruplice copia);
- certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante la idoneità statica delle opere eseguite, quando queste superano i 450 mc;
- ricevuta dell'avvenuto versamento dell'oblazione nella misura dovuta secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 35 della legge 47/85;
- certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi, nonché copia della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma I e 11 della Legge 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in data non anteriore a tre mesi, da cui risulta che la sede dell'impresa si è situata nei locali per i quali si richiede il Permesso;
- prospetto del calcolo delle superficie da condonare posta a base della determinazione dell'oblazione provvisoria versata, opportunamente integrata con chiari riferimenti alle planimetrie dell'immobile, come sopra prodotte;
- N. 4 copie documentazione fotografica con planimetria di riferimento indicante i conici ottici di ripresa;
- Relazione geologica con attestazione di conformità alle norme di attuazione del P.S.A.I. (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico) redatto dall'autorità di bacino della Campania centrale, adottato con delibera del C.I. n. 1 del 23/02/2015;
Una volta prodotta la documentazione di cui sopra, la pratica verrà inserita in un elenco in ordine cronologico di presentazione dell’ultima integrazione a completamento. L’Ufficio procederà con l’avvio del procedimento che verrà comunicato per tramite di posta Elettronica Certificata al tecnico progettista ed asseverante e dovrà concludersi entro i 180 giorni dalla data di notifica dello stesso, salvo interruzione dei termini.
Ad avvenuta comunicazione dell’avvio del procedimento, inizierà l’iter istruttorio per la definizione della pratica che prevede un primo esame da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, presso il Comune, e uno successivo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli, per il parere di cui al comma 5 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Ottenuti i pareri di cui sopra, l’Ufficio provvederà a comunicare i dettagli tramite Posta Elettronica Certificata al tecnico progettista. Il procedimento si concluderà, in caso di esito favorevole, con il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, secondo la procedura dettata dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004, e successivamente con il Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 35 della legge 47/85.
N.B.: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, il rilascio dell’autorizzazione Paesaggistica e del Permesso di Costruire in sanatoria che termina l’iter per la definizione delle istanze di condono edilizio vengono rilasciati solo dopo la verifica sulla regolarità tributaria dei proprietari effettuata dal Settore Finanziario.