Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Responsabile di procedimento: arch. D'AMATO ROBERTO
Responsabile di provvedimento: arch. D'AMATO ROBERTO
Responsabile sostitutivo: dott. CAPUANO LORENZO

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio attività, comunemente denominata SCIA, va prodotta quando si prevede di realizzare lavori  di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia in alternativa al permesso di costruire o di straordinaria manutenzione, nel caso in cui gli interventi  riguardino  parti strutturali di un edificio.

La SCIA trova la sua disciplina negli artt. 22 (SCIA di tipo semplice) e 23 (SCIA in alternativa al Permesso di Costruire) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2011 e va presentata, pena l’inefficacia della stessa, utilizzando, a seconda del caso, l'apposita modulistica approvata (in 2 copie) corredata dalla seguente documentazione:

  • Attestazione di avvenuto versamento di euro 335,00 per diritti edilizi;
  • N.2 copie di elaborati grafici con rappresentazione degli stati ante e post operam;
  • N. 2 copie di esauriente documentazione fotografica a colori.
  • Indicazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata del tecnico asseverante e mail del soggetto segnalante (qualora quest’ultimo non avesse un indirizzo mail occorre indicare quella del tecnico asseverante al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la pratica;
  • Lettera di affidamento dell’incarico o contratto resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente a copia del documento di identità di quest’ultimo;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, che attesti il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (rif.to Legge Regionale n. 59 del 29 dicembre 2018 - norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale).
  • Richiesta di regolarità tributaria;

Il pagamento potrà essere effettuato tramite piattaforma pagoPA raggiungibile cliccando qui

Chi contattare

Personale da contattare: BRUNETTI MICHELE, DELLA FEMINA ANNALISA

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Costi per l'utenza

Euro 335,00

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
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Recapiti e contatti
Via Caprile, 30 - 80071 Anacapri (NA)
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Centralino 081 8387111
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