Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Violazione urbanistico-ambientale
Descrizione
Il procedimento relativo alle violazioni urbanistico-ambientali si avvia nel caso vengano accertate opere edilizie realizzate in assenza di titoli autorizzativi o in diffformità ad essi. La procedura prevede l'emissione dei relativi provvedimenti repressivi secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dal D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il primo provvedimento è l’Ordinanza di Sospensione Lavori con la quale viene intimata la cessazione degli interventi intrapresi e, nello stesso tempo, comunicato l’avvio del procedimento amministrativo secondo i dettami della Legge 241/1990.
Decorsi 10 giorni dalla notifica di questo primo atto, e non oltre i 45 giorni, si procede con i seguenti provvedimenti:
- ingiunzione per la demolizione;
- diffida a sospendere lavori abusivi in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, titolo II, capo II e III, sulla Tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Avverso i suddetti provvedimenti è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica degli atti
In caso di ricorso, l’Ufficio attende l’esito dello stesso e sospende il procedimento amministrativo; in caso contrario, decorsi 120 giorni dalla notifica dei provvedimenti, provvede con l’ ordinanza di demolizione definitiva.
Anche in questo caso è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto.
A questo punto l’Ufficio, seguendo lo stesso iter procedimentale relativo ai primi provvedimenti, in caso di ricorso attende l’esito, mentre in assenza, successivamente ai 120 giorni, procede all’accertamento dell’inottemperanza con acquisizione del bene.