Allegati

(Pubblicato il 08/08/2022 - Aggiornato il 08/08/2022 - 276 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio per la valutazione d'incidenza. La valutazione di incidenza ambientale (VINCA o VI) è un atto previsto dal diritto dell'Unione Europea che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di importanza comunitaria (SIC), sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS).