Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti
l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli
uffici. 

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Controlli e rilievi sull'amministrazione, Corte dei Conti 27 Apr 2017 Ultimo Aggiornamento del 18 Marzo 2023 alle 15:18
Comunicazione conclusione istruttoria dalla Corte dei Conti sul rendiconto della gestione per l’esercizio 2014

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