Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli
uffici.