Art. 31 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli
  sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo
interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti
l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli
uffici. 

Controlli e rilievi sull’amministrazione