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Trasparenza Amministrativa

Vivere il territorio

Pubblicazioni di matrimonio (procedura necessaria sia per il rito civile che religioso)

Oggetto della prestazione

Atto indispensabile per contrarre matrimonio con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente. 

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.

 Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto.

 

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

E' possibile richiedere le pubblicazioni per il matrimonio se almeno uno dei futuri sposi è residente nel Comune.

Alle pubblicazioni si devono presentare entrambi gli sposi purché maggiorenni, uno di essi o persona che ne ha avuto dagli stessi speciale incarico.

Possono contrarre matrimonio civile:

  • i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, che non sono legati cioè da precedente vincolo matrimoniale e che non hanno tra loro rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile;
  • i cittadini già coniugati per i quali sono cessati gli effetti civili del precedente matrimonio;
  • i cittadini di età compresa tra 16 e 18 anni che hanno ottenuto apposita autorizzazione dal tribunale dei minorenni.

Possono contrarre matrimonio religioso:

  • i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, che non sono legati cioè da precedente vincolo matrimoniale e che non hanno tra loro rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile;
  • i cittadini già coniugati per i quali è stato pronunciato lo scioglimento del precedente matrimonio; i cittadini che pur essendosi coniugati con matrimonio religioso hanno ottenuto dall'autorità ecclesiale l'annullamento del matrimonio;
  • i cittadini che hanno precedentemente contratto solamente matrimonio civile;
  • i cittadini di età compresa tra 16 e 18 anni che hanno ottenuto apposita autorizzazione dal tribunale dei minorenni.
Modalità e tempi di erogazione del servizio

Ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'albo per otto giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni successivi, senza che siano stati presentati reclami si può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso di matrimonio civile, i futuri sposi concordano con l'Ufficio la data e l'ora del matrimonio e scelgono il regime patrimoniale della costituenda famiglia. Se non viene scelto espressamente il regime di separazione dei beni, si intende automaticamente scelto il regime della comunione dei beni. Se il matrimonio è religioso, la scelta deve essere comunicata direttamente al parroco.

Le pubblicazioni hanno una validità di 180 giorni e se il matrimonio non avviene entro tale termine per contrarlo è necessario presentare nuova analoga richiesta.

 

Documentazione da presentare

In caso di matrimonio religioso occorre produrre esclusivamente richiesta di pubblicazione rilasciata da una parrocchia del comune. Ogni altra documentazione necessaria viene acquisita d'ufficio.

Nell'ipotesi che il matrimonio venga contratto da minorenni è necessario presentare l'autorizzazione del Tribunale dei Minori.

I cittadini stranieri debbono presentare, ai sensi dell'art. 116 c.c., il nulla osta al matrimonio rilasciato dal loro Consolato in Italia, legalizzato dalla Prefettura di Pistoia.

Contributi a carico dell'utente

L'atto di Pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo € 16,00

Eventuali note per l'utente

Dal 1 gennaio 2011 l’Albo Pretorio on line ha sostituito in maniera definitiva il vecchio Albo Pretorio cartaceo dei servizi demografici, dove venivano esposte le pubblicazioni di matrimonio.

Le regole di pubblicazione rimangono invariate, cambia soltanto la modalità di pubblicazione, dalla vecchia bacheca si passa al sito Internet.

All'Albo Pretorio Informatico, si accede attraverso la sezione "Albo Pretorio" posta nella home page di questo sito web.

Leggi e norme di riferimento
  • D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile
  • D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa
Referenti

Sabrina Malerbi

Responsabile del procedimento Gianni Scanu
Pagina aggiornata il 07/07/2022 da S M
  • Comune di Marliana (PT)
  • Via della Chiesa, 5 Marliana (PT)
  • Telefono: 0572.69851
  • Fax: 0572.66233
  • Numero di abitanti: 3.201
  • P.IVA: 00361970478

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