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La Commissione Elettorale Comunale è responsabile della compilazione, tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali a livello comunale.
Per qualsiasi aggiornamento da apportare alle liste, la C.E.C. provvede direttamente con delibera.
Gli aggiornamenti avvengono con scadenze determinate e si distinguono in: revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie e semestrali.
In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, provvede alla nomina degli scrutatori necessari.
E' eletta dal Consiglio Comunale nel suo seno e nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco.
E' presieduta dal Sindaco e il numero dei componenti è stabilito in rapporto al numero dei Consiglieri assegnati al Comune:
Con la delibera C.C. n. 21 del 26.06.2017 sono stati nominati quali componenti della Commissione Elettorale comunale, oltre al Sindaco che ne è membro di diritto e la presiede, i seguenti:
a) membri effettivi:
⇒ Canigiani Martina – Baldecchi Roberto – Piccione Gaetano;
b) membri supplenti:
⇒ Tobaldo Doriana – Costenaro Rubens – Gonfiantini Piera
La Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici Popolari aggiorna gli elenchi comunali dei cittadini in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Giudice Popolare.
Viene nominata dal Consiglio Comunale ed è composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da due Consiglieri Comunali.
Dura in carica per l'intera legislatura.
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni (negli anni dispari) secondo le norme stabilite dalla Legge n. 287 del 10.04.1951. Gli iscritti ne fanno parte fino al compimento dei sessantacinque anni.
Attività della Commissione : in base alla normativa vengono formati due separati elenchi: uno dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e l'altro dei Giudici popolari di Corte d'Assise di Appello. Tali elenchi vengono inviati al Tribunale per la revisione di sua competenza e successivamente restituiti dallo stesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Il Tribunale provvede alla formazione ed approvazione degli albi definitivi, che sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere chiamati a prestare servizio come giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Requisiti per l'iscrizione:
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
Presentazione della domanda:
Dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari al Comune di residenza.
Quanto dura l'iscrizione:
L'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. Chi essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustifica motivo, è condannato al pagamento di un'ammenda nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Ai Giudici Popolari spetta un'indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
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