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Trasparenza Amministrativa

Vivere il territorio

Duplicato patente di guida veicoli

Oggetto della prestazione

 

Rilascio della patente di guida a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

Eventuali altri uffici coinvolti nell'erogazione del servizio

Lo stesso servizio può essere erogato anche dalla locale stazione dei Carabinieri.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

Titolare di patente di guida.

Modalità di richiesta

Chiunque, si trovi in uno dei casi citati nell'oggetto deve, entro 48 ore dalla constatazione, fare denuncia agli organi di polizia.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

All'atto della denuncia deve essere compilato, a cura dell'interessato, apposito modulo:

  • Modello per smarrimento o furto (vedere allegato)
  • Modello per deterioramento (vedere allegato)

su cui verrà applicata la fotografia ed autenticata a cura dell'addetto alla ricezione della denuncia, il quale rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.

Dal momento del rilascio provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.

Entro 7 giorni dalla data di presentazione della denuncia, gli organi di polizia ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; predispone il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta, inviandolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di guida.

Nei casi in cui gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.

Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato

Documentazione da presentare

Occorre presentarsi con un valido documento di riconoscimento ed una fotografia formato tessera.

Eventuali note per l'utente

Il titolare che, successivamente alla denuncia, rientra in possesso della patente di guida, deve provvedere alla sua dustruzione.

Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibile i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.

Leggi e norme di riferimento

 

D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104

Referenti

 

Moreno Marraccini

Responsabile del procedimento Gianni Scanu
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Pagina aggiornata il 31/08/2017 da S M
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