Sei in: home » uffici » Servizi Demografici - Cultura - Turismo » Servizi Demografici » Anagrafe » scheda prestazione
Oggetto della prestazione | È un documento valido per l'ingresso in tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello Italiano, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. |
---|---|
Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente | Tutti i cittadini, senza limiti di età, possono ottenere il passaporto, salvo coloro che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge:
Per i minori di 10 anni è necessario che siano accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, oppure sia indicata sul passaporto o in apposita dichiarazione la persona a cui il minore è affidato.
|
Modalità di richiesta | Presso la Questura di Pistoia Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto. In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina, ecco perché elettronico, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese. Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l' iscrizione del figlio minore sul passaporto del genitore. Per notizie più approfondite vi rimandiamo alla pagina del passaporto per i Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età . N. B. L'iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa il documento può essere rilasciato, a seconda della tempistica di completamento dell'istruttoria, in pochi giorni se non a vista e comunque nei termini di cui all'art. 8 della legge1185/1967. E' possibile far ritirare il passaporto da altra persona, ai sensi della Legge n. 445 del 2000 (Legge Bassanini) purché il delegato sia maggiorenne, abbia una fotocopia del documento del titolare del passaporto e una delega legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell'anagrafe, scritta in carta semplice. Ricordiamo alla persona delegata di portare un suo documento. Servizio passaporti a domicilio Dal 27 ottobre 2014 prende il via su scala nazionale il servizio Passaporti a domicilio dove al cittadino che ne fa richiesta, grazie ad una convenzione con Poste Italiane, il documento emesso verrà recapitato a domicilio con un costo di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna, ovvero direttamente all'incaricato di Poste Italiane. Vediamo come funziona: In caso di mancata consegna: |
Documentazione da presentare |
|
Eventuali note per l'utente | Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it Il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Se le date disponibili online sono terminate potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa. La domanda per il rilascio (fate attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6 Per informazioni su rilasci e visti per paesi non CEE consultare il sito della Polizia di Stato: |
Referenti | |
Responsabile del procedimento | Gianni Scanu |
Portale Web e Content Management System realizzati da SPAD srl | Openpage CMS