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Trasparenza Amministrativa

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Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020

L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2020, ha dichiarato che la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, è conforme all’art. 138 Cost. ed ha accertato la legittimità del quesito referendario dalla stessa proposto.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stata fissata al 29 marzo 2020 la data del referendum confermativo popolare.

Iscritti AIRE e opzione di voto in Italia

Il referendum vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero. Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA.  

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

LA TESSERA ELETTORALE: RILASCIO E RINNOVI

Tutte le elettrici ed elettori dovrebbero essere in possesso della tessera elettorale a suo tempo consegnata che è valida per diciotto consultazioni. La tessera deve essere conservata fino all’esaurimento degli spazi. Considerando che le tessere elettorali sono state distribuite per la prima volta nel 2001, si invita a porre particolare attenzione all’eventuale esaurimento dei 18 spazi a disposizione. 

In caso di variazione di indirizzo all’interno del Comune che comporti anche variazione della sezione elettorale, sarà premura dell’Ufficio Elettorale provvedere all’invio di adesivi, con i dati aggiornati, da applicare sulla Tessera Elettorale.

In caso di smarrimento, mancata consegna o esaurimento spazi della Tessera Elettorale, sarà possibile richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale, Via della Chiesa n. 5 tel. 0572 698525, aperto nei seguenti orari:

  • Dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 14.30 il lunedì, mercoledì e venerdì (fino al 29.02.2020)
  • Nei giorni 27 e 28 marzo sarà aperto dalle 9 alle 18
  • Nel giorno della consultazione osserverà l'orario di votazione e quindi dalle 7 alle 23

ATTENZIONE:

dal 02.03.2020, con l'entrata in vigore del nuovo orario, l'Ufficio  Elettorale sarà aperto il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.45.

DOVE SI VOTA

Il seggio dove l'elettore deve recarsi è indicato sulla tessera elettorale, sotto la sezione riportante i dati anagrafici dell'elettore.

Se la sezione è cambiata l'elettore riceve per posta, al proprio indirizzo di residenza, il tagliando adesivo di aggiornamento, da applicare sulla tessera elettorale. Il tagliando eventualmente non pervenuto si può ritirare presso l'Ufficio elettorale.

VOTO DOMICILIARE per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

A tal fine dovranno far pervenire dal 18 febbraio al 9 marzo 2020 al Sindaco del Comune di Marliana, una dichiarazione in carta libera corredata della prescritta certificazione medica. 

Le  domande presentate successivamente saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  (art.1, co. 3, D.L. 1/2006):

  • dichiarazione in carta libera, attestante la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
  • certificato,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1,comma 1, della legge 46/2009  rilasciato esclusivamente dai medici incaricati  dalla ASL. 

Ove sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui all'art. 1,co. 3 lett. B) L. 46/2009 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto: all'annotazione sulla tessere è apposta dall'ufficio elettorale.

Voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere da soli il proprio voto hanno diritto di essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un accompagnatore di fiducia scelto fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica perché li assista nella espressione del voto.

In caso di impedimento temporaneo, l'elettore può richiedere la certificazione necessaria da esibire al seggio ad uno dei medici specificamente incaricati dalla A.S.L. nei giorni immediatamente precedenti l'elezione.

Nel caso di impedimento permanente, l'elettore può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla propria tessera elettorale l'annotazione permanente di avente diritto al voto assistito che consiste nell'apposizione di un timbro con la dicitura AVD. Tale annotazione, avendo carattere permanente, evita all'elettore di doversi munire della apposita certificazione medica in occasione di ogni consultazione.

Come fare: gli interessati possono richiedere l'apposizione del timbro AVD all'Ufficio elettorale  presentando la seguente documentazione:
1) Modulo di richiesta, debitamente compilata e firmata,
2) Documento di identità,
3) Tessera elettorale personale rilasciata dal Comune,
4) Certificato medico rilasciato dall'incaricato ASL attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto. 

E' indispensabile che il richiedente si presenti personalmente all'ambulatorio esibendo la documentazione sanitaria in proprio possesso (es. referti specialistici oculistici, verbali di invalidità civile, cartelle cliniche ecc.).

Per gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art.3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, se, all'interno del libretto , sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia  riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07 che attestano la cecità assoluta del titolare.

Nessun elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

 Composizione dei seggi elettorali

L'ufficio elettorale di sezione per il Referendum è composto da:
- 1 Presidente
- 1 Segretario
- 3 scrutatori di cui uno, nominato dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente. 

I presidenti delle sezioni elettorali sono stati nominati dalla Corte d'Appello di Firenze.

Ogni presidente nomina il proprio segretario che deve essere un elettore del comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non incorra in una delle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio.

Come vengono nominati gli scrutatori di seggio elettorale

Gli scrutatori di seggio elettorale vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, individuando le persone dall'Albo comunale degli scrutatori.

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

1) i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il funzionamento e le operazioni all'interno dei seggi elettorali sono descritti nell'apposito manuale del Ministero dell'Interno che contiene le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione  scaricabile dal sito.

La propaganda elettorale

E’ necessario che, in occasione delle elezioni e Referendum, coloro che concorrono alla campagna elettorale, agiscano nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti prevaricatori degli altrui diritti.
In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra tutti i concorrenti in modo che nell’accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la prevalenza di uno rispetto ad altri. L’attività dei concorrenti nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di “propaganda” regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), dagli artt.29 e 30 della legge n.81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione).

Referendum 29 Marzo 2020 - Assegnazione spazi di affissione per la propaganda elettorale

In occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m.i., l’assegnazione degli spazi di affissione elettorale è destinata ai partiti o gruppi politici  rappresentati in Parlamento nonche' ai comitati  promotori del referendum. (vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2020 in allegato).

I soggetti in questione dovranno presentare istanza di assegnazione al Comune entro il 24 Febbraio 2020 (34° giorno antecedente quello di votazione).

La Giunta comunale, con delibera n. 13 del 27.02.2020, ha individuato e delimitato i seguenti spazi per la propaganda elettorale relativa al Referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020:

  • Marliana in Piazza del Popolo- lato est;
  • Momigno in Via Fagno, cosiddetta “Piazza del Forrone”;
  • Montagnana in Via Per Montagnana direzione Momigno;

Con la suddetta delibera sono stati assegnati in ogni area destinata alla propaganda elettorale gli spazi elettorali secondo l’ordine di presentazione delle liste e precisamente:

  • N. 1 Lista: “Movimento 5 Stelle”;
  • N. 2 Lista: “Partito Democratico”;
  • N.3 Lista:“Comitato per il NO nel referendum sulle modifiche della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari” .

Allegati da scaricare:

Pagina aggiornata il 28/02/2020 da S M
  • Comune di Marliana (PT)
  • Via della Chiesa, 5 Marliana (PT)
  • Telefono: 0572.69851
  • Fax: 0572.66233
  • Numero di abitanti: 3.201
  • P.IVA: 00361970478

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