L'I.S.E. (indicatore della situazione economica) e l'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri previsti dalla normativa (DLGS 109/1998, come modificato dal DLGS 130/2000, DPCM 221/1999, DPCM 242/2001), per determinare la situazione economica di coloro che richiedono ad Enti ed Istituzioni prestazioni sociali agevolate o servizi di pubblica utilità.
In particolare:
- l'I.S.E. è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare ed è calcolato come somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. Viene utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità;
- l'I.S.E.E. è un parametro ottenuto dal rapporto tra l'I.S.E. e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge e determina la situazione economica individuale, parametrata rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare. L'I.S.E.E. viene utilizzato per chiedere agli Enti prestazioni sociali agevolate, per esempio:
- borse di studio e buoni libro; - iscrizioni ad asili nido, iscrizioni a mensa e trasporto scolastico; - tasse universitarie; - riduzione sulle tasse sui rifiuti, sull' I.C.I. e sui tickets sanitari; - domanda per contributi affitto e alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'I.S.E.E. viene utilizzato inoltre per chiedere agevolazioni alle aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
Per usufruire delle prestazioni e della agevolazioni di carattere sociale, il dichiarante deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che documenta la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante stesso. Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione (combinando reddito, patrimonio e caratteristiche del nucleo familiare) saranno calcolati i due indicatori I.S.E.E. e I.S.E.
La D.S.U. deve essere presentata presso uno dei seguenti servizi: - l'Ente che fornisce la prestazione; - un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF); - la sede dell'INPS. L'Ente ricevente: - consegnerà al richiedente un'attestazione, cioè una ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione - trasmetterà la dichiarazione al sistema informativo dell'ISEE, istituito presso l'INPS. L'INPS renderà poi disponibile un'attestazione riportante i dati acquisiti e il calcolo dell'ISEE.
La D.S.U. si può presentare in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. Si presenta una sola volta all'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare. Ma è possibile modificarla anche prima della scadenza, su richiesta dell'ente erogatore o se sopraggiungono fatti che modificano l'ISE del richiedente. In questo caso, la validità decorre dalla data della presentazione dell'ultima dichiarazione.
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