Il Decreto legge n. 70 del 13-5-2011, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità. In particolare è stato soppresso il limite di età precedentemente fissato in anni 15, per cui ai sensi della nuova normativa, anche i bambini possono ottenere tale documento.
E' stata prevista una VALIDITA' del documento diversificata a seconda dell'età del minore:
1) da 0 a 3 anni : validità di 3 anni
2) da 3 a 18 anni: validità di 5 anni
3) maggiori di 18 anni: validità di 10 anni
Per il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio, è necessario acquisire l'atto di assenso da parte di ambedue i genitori.
Per i minori di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio, è subordinata alla condizione che il minore viaggi in presenza dei genitori. E' comunque consigliabile che i genitori si muniscano di idonea certificazione comprovante la potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità)
Nel caso di viaggi con accompagnatore è necessaria una dichiarazione rilasciata dai genitori e validata dalla Questura competente, contenente il nome della persona a cui il minore è affidato.
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