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Trasparenza Amministrativa

Vivere il territorio

Dichiarazione di volontà per la donazione degli organi e dei tessuti

Oggetto della prestazione

In occasione della richiesta di rilascio della carta d'identità, l'interessato maggiorenne avrà la facoltà di dichiarare la propria volontà o meno a donare organi e tessuti al momento del decesso.

Le dichiarazioni registrate al Comune confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso le ASL e attraverso le dichiarazioni all'AIDO.

Questa nuova opportunità di espressione della dichiarazione di volontà offerta ai cittadini è possibile grazie agli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.

Comunicati urgenti del Centro Nazionale Trapianti

Sul sito della “Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente” compare un  comunicato contro la registrazione della dichiarazione di volontà di donazione organi in Comuni, in cui è riportato che la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi presentata in Comune al momento del rilascio della carta d'identà, potrebbe essere presentata dall'operatore comunale come un "dovere".

Si ricorda e ribadisce che l'operatore comunale al momento del rilascio della carta d'identità, si limita ad informare il cittadino sulla possibilità di rilasciare una dichiarazione, sia in senso positivo che negativo, sulla donazione degli organi, e che presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe è presente materiale informativo, brochures e manifesti, sulla dichiarazione di donazione degli organi.

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa, ha diramato una nota in cui si illustra con chiarezza quali sono i presupposti di legalità e le garanzie su cui si basa la raccolta delle manifestazioni di volontà.

In risposta a quanto affermato dalla "Lega", il Centro Nazionale Trapianti ha predisposto un documento di precisazioni, nel quale vengono illustrati i presupposti di legalità e garanzie su cui si basa la raccolta delle manifestazioni di volontà.

La manifestazione di consenso o di diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino.

Requisiti che devono essere posseduti dal richiedente

NON ESISTONO LIMITI DI ETA' PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA'

Modalità di richiesta

Come donare

ORGANI E TESSUTI

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

  • la registrazione della propria volontà presso la propria Asl di riferimento. Queste dichiarazioni sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti, che è consultabile dai medici del coordinamento in modo sicuro e 24 ore su 24;
  • la compilazione del c.d. "tesserino blu" del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai documenti personali;
  • qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8 aprile 2000), anch'essa da conservare tra i documenti personali;
  • l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). Grazie ad una convenzione del 2008 tra il Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO, anche queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT.

Nel caso di potenziale donatore (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), i medici rianimatori verificano se questo ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest’ultima risulta registrata nel SIT.

Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà comunque ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Per gestire le eventuali richieste di cancellazione della dichiarazione di volontà resa presso i Comuni o le ASL e registrate nel Sistema Informativo Trapianti sono a disposizione degli Uffici i seguenti documenti:

Riassumendo, in caso di morte possono verificarsi tre situazioni:

  1. il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, e in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si.
  2. il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no.
  3. il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/no (l’informazione ai familiari sull’attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria).
Modalità e tempi di erogazione del servizio
  • Rilascio immediato allo sportello all'atto di emissione della carta d'identità.
  • La manifestazione di volontà viene registrata nella banca dati anagrafica e quindi trasmessa al Centro Nazionale Trapianti in modalità telematica sicura secondo il tracciato record previsto dal Sintema Informatico Trapianti.
Eventuali note per l'utente

Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Pertanto, è bene parlare anche con i propri familiari, poiché, in assenza di dichiarazione, essi vengono interpellati dai medici circa la volontà espressa in vita dal congiunto. Per i minori sono sempre i genitori a decidere, e se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le modalità previste.

Per maggiori informazioni sull'argomento è possibile consultare il sito del Centro Nazionale Trapianti - http://www.trapianti.salute.gov.it.

Leggi e norme di riferimento

LINK UTILI

www.trapianti.salute.gov.it

https://trapianti.sanita.it/statistiche/PEdich.asp

http://www.regione.toscana.it/cittadini/salute-e-sport

Referenti

Scanu Gianni - Malerbi Sabrina

Responsabile del procedimento Gianni Scanu
Pagina aggiornata il 07/07/2022 da S M
  • Comune di Marliana (PT)
  • Via della Chiesa, 5 Marliana (PT)
  • Telefono: 0572.69851
  • Fax: 0572.66233
  • Numero di abitanti: 3.201
  • P.IVA: 00361970478

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