Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autenticazioni di copie e firme

Responsabile di procedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile di provvedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile sostitutivo: dott. CAPUANO LORENZO

Descrizione

autenticazione di una copia di un documento consiste nell´attestare la sua conformità con l´originale, di cui si è presa visione.

Occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe, portando con sé un documento di riconoscimento valido ed una marca da bollo da 16,00 euro se la copia va prodotta ad un privato.

Tuttavia l'autentica della copia può essere effettuata anche direttamente dal responsabile del procedimento e dal dipendente incaricato dell'ufficio che dovrà ricevere la documentazione.

Per autocertificare la conformità del documento con l´originale bisogna scrivere i propri dati anagrafici sul retro della copia, dichiarare che la copia è conforme all´originale e firmare.

In sostituzione dell'autentica di copia é possibile presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il dichiarante attesta che la fotocopia di un atto o documento rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio é conforme all'originale.

Per l'autenticazione di firma il funzionario incaricato dal Sindaco attesta che la sottoscrizione é stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario, maggiorenne, a mezzo documento di riconoscimento valido.

Sono esclusi gli atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ricorsi, querele, etc.).

L'autentica di firma é necessaria sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà destinate a privati e nel caso di deleghe a terzi, per la riscossione di benefici.

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non é soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

Se l'istanza viene presentata a mezzo terze persone o spedita tramite posta, occorre allegarvi la fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Per i minori la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore; per gli interdetti dal tutore.

Chi contattare

Personale da contattare: DELLA FEMINA GAETANO
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
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Recapiti e contatti
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