Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO CONTENZIOSO EDILIZIO
L’Ufficio “Contenzioso edilizio” è l’area del settore tecnico nella quale si avviano i procedimenti amministrativi a seguito di violazioni urbanistico-ambientali riscontrate sugli immobili.
In particolare, il personale di questo Ufficio è incaricato di verificare, in sede di sopralluogo, l’eventuale esistenza di opere edilizie realizzate in assenza dei dovuti titoli autorizzativi o in difformità ad essi.
Nel caso vengano riscontrate opere non assentite, l’ufficio contenzioso procede ad emettere i relativi provvedimenti repressivi secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dal D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il primo provvedimento è l’Ordinanza di Sospensione Lavori con la quale viene intimata la cessazione degli interventi intrapresi e, nello stesso tempo, comunicato l’avvio del procedimento amministrativo secondo i dettami della Legge 241/1990.
Decorsi 10 giorni dalla notifica di questo primo atto, e non oltre i 45 giorni, si procede con i seguenti provvedimenti:
- ingiunzione per la demolizione;
- diffida a sospendere lavori abusivi in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, titolo II, capo II e III, sulla Tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Avverso i suddetti provvedimenti è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica degli atti
In caso di ricorso, l’Ufficio attende l’esito dello stesso e sospende il procedimento amministrativo; in caso contrario, decorsi 120 giorni dalla notifica dei provvedimenti, provvede con l’ ordinanza di demolizione definitiva.
Anche in questo caso è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto.
A questo punto l’Ufficio, seguendo lo stesso iter procedimentale relativo ai primi provvedimenti, in caso di ricorso attende l’esito, mentre in assenza, successivamente ai 120 giorni, procede all’accertamento dell’inottemperanza con acquisizione del bene.
Contatti
Personale da contattare
GIORDANO GESSICAOrari al pubblico
Lunedì dalle ore 15.30 alle 17.30;
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30;