Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizioni e cancellazione dalle Liste Elettorali

Responsabile di procedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile di provvedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile sostitutivo: dott. CAPUANO LORENZO

Descrizione

Le liste elettorali si distinguono in generali e sezionali, divise per maschi e femmine. Le liste generali comprendono tutto il corpo elettorale del  comune, in stretto ordine alfabetico; le liste sezionali comprendono gli elettori iscritti in ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale, anch'esse in stretto ordine alfabetico.

Le liste elettorali sono annualmente aggiornate tramite due revisioni semestrali e due revisioni dinamiche ordinarie.

Con le revisioni semestrali (la prima a giugno e la seconda a dicembre) vengono iscritti i cittadini che compiranno il 18esimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione e si depennano i cittadini cancellati dall´Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.

Con le revisioni dinamiche ordinarie (la prima a gennaio e la seconda a luglio) si procede agli aggiornamenti (cancellazioni ed iscrizioni) delle liste elettorali per le seguenti motivazioni:

•    cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita della capacità elettorale, per trasferimento di residenza in altro comune, cambiamento di indirizzo comportante cambio di sezione elettorale;

•     iscrizioni per immigrazione da altro comune, acquisto/riacquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, motivi diversi.

Le liste elettorali vengono anche aggiornate, in caso di consultazioni elettorali e/o referendarie, attraverso le revisioni dinamiche straordinarie che hanno inizio intorno a 50 giorni prima della data delle elezioni per terminare, dopo le diverse fasi previste dalla legge, 15 giorni prima della data delle elezioni con il cosiddetto blocco delle liste elettorali.

Chi contattare

Personale da contattare: PONTICORVO LUIGI
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942 ) - ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
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