Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Iscrizioni e cancellazione dalle Liste Elettorali
Descrizione
Le liste elettorali si distinguono in generali e sezionali, divise per maschi e femmine. Le liste generali comprendono tutto il corpo elettorale del comune, in stretto ordine alfabetico; le liste sezionali comprendono gli elettori iscritti in ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale, anch'esse in stretto ordine alfabetico.
Le liste elettorali sono annualmente aggiornate tramite due revisioni semestrali e due revisioni dinamiche ordinarie.
Con le revisioni semestrali (la prima a giugno e la seconda a dicembre) vengono iscritti i cittadini che compiranno il 18esimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione e si depennano i cittadini cancellati dall´Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.
Con le revisioni dinamiche ordinarie (la prima a gennaio e la seconda a luglio) si procede agli aggiornamenti (cancellazioni ed iscrizioni) delle liste elettorali per le seguenti motivazioni:
• cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita della capacità elettorale, per trasferimento di residenza in altro comune, cambiamento di indirizzo comportante cambio di sezione elettorale;
• iscrizioni per immigrazione da altro comune, acquisto/riacquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, motivi diversi.
Le liste elettorali vengono anche aggiornate, in caso di consultazioni elettorali e/o referendarie, attraverso le revisioni dinamiche straordinarie che hanno inizio intorno a 50 giorni prima della data delle elezioni per terminare, dopo le diverse fasi previste dalla legge, 15 giorni prima della data delle elezioni con il cosiddetto blocco delle liste elettorali.