Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ABITAZIONE DI RESIDENZA PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA

Nominativo: PERSONE DIVERSE
Struttura organizzativa responsabile: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dirigente o funzionario responsabile: IPOMEA ADELE
Importo atto di concessione:  € 97.750,00
Data atto di concessione: 15-12-2021

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Determina n. 468 del 18/11/2021

Nuclei familiari con Valore ISE 2021 non superiore ad € 25.000,00 oppure che abbiano un reddito imponibile per l’anno 2019 pari o inferiore ad € 50.000,00 (per nuclei familiari fino a 4 componenti) ovvero 60.000,00 (per nuclei familiari di cinque o più componenti), che abbiano subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento della epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito imponibile per l’anno 2020 di almeno il 40% rispetto all’anno 2019

Allegati

File con estensione pdf Determina: determina494.pdf
(Pubblicato il 15/12/2021 - Aggiornato il 15/12/2021 - 154 kb - pdf)
File con estensione pdf Elenco ammessi ed esclusi: elencoammessiedesclusi.pdf
(Pubblicato il 15/12/2021 - Aggiornato il 15/12/2021 - 87 kb - pdf)
Contenuto creato il 15-12-2021 aggiornato al 15-12-2021
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