Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Tenuta e aggiornamento Albi degli Scrutatori, dei Presidenti di seggio, dei Giudici popolari
Descrizione
Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti nei relativi Albi.
L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:
= per l'albo dei presidenti di seggio occorre:
- essere elettore del comune
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore
- non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni
- non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
- non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto
- non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni
- fare domanda entro il mese di novembre in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico.
La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
= per l'albo degli scrutatori occorre:
- essere elettore del comune
- avere assolto agli obblighi scolastici
- non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni
- non essere dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate)
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto
- non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni
- fare domanda nei mesi di ottobre e novembre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico.
La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
La domanda di iscrizione:
- deve essere redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale
- deve essere presentata a seguito di avviso pubblico, all'ufficio elettorale e sottoscritta davanti al funzionario incaricato
- può essere consegnata anche da altra persona, a ciò delegata, che dovrà presentare, in allegato alla domanda, una fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente l'iscrizione
- può essere inviata per posta o via mail ai seguenti indirizzi , demografico@comunedianacapri.it, demografico.comunedianacapri@pec.it, , allegando fotocopia di documento di identità del richiedente.
Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di scrutatore o di presidente di seggio deve presentare entro il 31 dicembre:
- domanda di cancellazione dagli albi, in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale.
La cancellazione avviene anche d'ufficio qualora, senza giustificato motivo, i nominati scrutatori non si presentano in sede di elezioni a svolgere il proprio compito.
Per l'iscrizione all’albo dei Giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal mese di aprile per 60 giorni.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
• avere la cittadinanza italiana;
• godere dei diritti civili e politici;
• avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
• essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
• essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
• buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Chi contattare
Costi per l'utenza
nessun costo