Atti di concessione
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONR DEI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FORMA DIRETTA DI NATURA ORDINARIA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO L.R. 11/2007
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
L’Ambito Territoriale N34, comprendente i Comuni di Capri ed Anacapri, ai sensi del Regolamento per l’accesso al Servizio “Contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito – L.R. 11/2007, indice un avviso pubblico per l’erogazione dei contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito di natura ordinaria rientranti nelle Misure di Contrasto alla Povertà.Tutte le persone, residenti nei Comuni di Capri e Anacapri, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio socio-economico o d’emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale, per i quali l’attivazione del servizio è di sostegno primario per l’integrazione sociale.
Allegati

(Pubblicato il 25/10/2023 - Aggiornato il 25/10/2023 - 142 kb - pdf)

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