Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO ELETTORALE
L´Ufficio Elettorale si occupa dei seguenti servizi: organizzazione e gestione di tutte le consultazioni elettorali; tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempiendo alle revisioni dinamiche, semestrali, e straordinarie; certificazioni elettorali; tenuta ed aggiornamento dell´albo dei giudici popolari; tenuta ed aggiornamento dell´albo dei presidenti di seggio; tenuta ed aggiornamento dell´albo degli scrutatori; stampa, gestione e consegna della tessera elettorale e dell'eventuale aggiornamento
Le liste elettorali si distinguono in generali e sezionali, divise per maschi e femmine. Le liste generali comprendono tutto il corpo elettorale del comune, in stretto ordine alfabetico; le liste sezionali comprendono gli elettori iscritti in ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale, anch'esse in stretto ordine alfabetico. Le liste elettorali sono annualmente aggiornate tramite due revisioni semestrali e due revisioni dinamiche ordinarie.
Per poter svolgere le funzioni di presidente o di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti nei relativi Albi. L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:
= per l'albo dei presidenti di seggio occorre: essere elettore del comune, essere in possesso del diploma di scuola media superiore, non aver superato il 70° anno di età alla data delle elezioni, non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate), non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto, non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale, dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni, fare domanda entro il mese di novembre in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico.
= per l'albo degli scrutatori occorre: essere elettore del comune, avere assolto agli obblighi scolastici, non aver superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni, non essere dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; non prestare servizio nelle forze armate ( o trovarsi in condizioni assimilate), non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto, non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale, dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni, fare domanda nei mesi di ottobre e novembre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal mese di aprile per 60 giorni. L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Per richiedere l'iscrizione è necessario: avere la cittadinanza italiana; godere dei diritti civili e politici; avere età compresa tra i 30 e i 65 anni; essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise; essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello; buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare: a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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PONTICORVO LUIGIOrari al pubblico
Martedì, Giovedì e Venerdì 11,00-13,30