Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS.267/2000 E DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - INDIRIZZI AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Allegati
Allegato: gc_145_cost_ufficio_staff_del_sindaco_ai_sendellart_90_del_dlgs2672000_e_dellart_7_del_regdegli_uffe_dei_serv_indirizzi_al_resp_settore_fin.pdf(Pubblicato il 23/07/2024 - Aggiornato il 23/07/2024 - 281 kb - pdf)
