Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CIG B24E7C6E40 - CUP F69I23000730005 - PROGETTO ANACAPRI SOUND CHECK II EDIZIONE - VOCE I INCARICO ALLA FARACE CARMELA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT.B) DLGS N.36/2023 PER ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER PREMIO ANACAPRI BRUNO LAUZI - CANZONE D’AUTORE 2024 XV EDIZIONE
Allegati
Allegato: det_n227_registro_generale_904.pdf(Pubblicato il 03/07/2024 - Aggiornato il 03/07/2024 - 268 kb - pdf)
