Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG: B14EC77D0F
Allegati
det. n. 813 del 17.06.2024: t000024179_011000_ode_set6_24179.pdf(Pubblicato il 17/06/2024 - Aggiornato il 17/06/2024 - 207 kb - pdf)
