Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE N. 145/2018).PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024
Allegati
FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMA 862, LEGGE N. 145/2018).PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2024: gc_038_fondo_di_garanzia_dei_debiti_commerciali_art_1_comma_862_legge_n_1452018presa_datto_dellassenza_dellobbligo_di_accantonamento_per_lesercizio_2024.pdf(Pubblicato il 28/02/2024 - Aggiornato il 28/02/2024 - 266 kb - pdf)
