Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA DI PADRE PIO PER ATTIVITÀ UMANITARIE A FAVORE DEI CITTADINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI INTERESSE COLLETTIVO E SOCIALE
Allegati
CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA DI PADRE PIO PER ATTIVITÀ UMANITARIE A FAVORE DEI CITTADINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI INTERESSE COLLETTIVO E SOCIALE: rg_1657_concessione_contributo_anno_2023_associazione_croce_azzurra_di_padre_pio_per_attivit_umanitarie_a_favore_dei_cittadini_e_per_il_raggiungimento_degli_obiettivi_di_interesse_collettivo_e_sociale.pdf(Pubblicato il 07/12/2023 - Aggiornato il 07/12/2023 - 186 kb - pdf)
