Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI DISPONIBILITA’ DI AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA’ O DIRITTO DI SUPERFICIE PROVVEDIMENTI PER L’ANNO 2024
Allegati
PIANI DI ZONA PER L?EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E TERZIARI DISPONIBILITA? DI AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA? O DIRITTO DI SUPERFICIE PROVVEDIMENTI PER L?ANNO 2024: gc_237_piani_di_zona_per_edilizia_econ_e_popolare_e_per_insediam_prod_e_terziari_disponibilita_aree_e_fabbricati_da_cedere_in_proprieta_o_dir_di_superficie_provv_anno_2024.pdf(Pubblicato il 13/11/2023 - Aggiornato il 13/11/2023 - 248 kb - pdf)
