Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
ART. 19 DL 104/2023 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI FONDO INVESTIMENTI STRADALI PICCOLI COMUNI INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 UFFICI TECNICI
Allegati
ART. 19 DL 104/2023 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI, PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI FONDO INVESTIMENTI STRADALI PICCOLI COMUNI INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 UFFICI TECNICI: gc_226_art_19_dl_1042023_interventi_messa_in_sicurezza_tratti_stradali_ponti_e_viadotti_di_competenza_enti_locali_fondo_investimenti_stradali_piccoli_comuni.pdf(Pubblicato il 30/10/2023 - Aggiornato il 30/10/2023 - 268 kb - pdf)
