Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE AD OGGETTO: I SERVIZI SOCIALI TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE, DEL 09/06/2023 IMPEGNO SPESA PER N. 1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE - CIG. ZA03B5A23B
Allegati
det. n. 722 del 30.05.2023: T000022248_010000_ODE_SET6_22248.pdf(Pubblicato il 30/05/2023 - Aggiornato il 30/05/2023 - 209 kb - pdf)
