Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI DEMOLITI ED ACQUISITI DI DIRITTO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA TRE, D.P.R. 380/2001 INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEL SETTORE UFFICI TECNICI E FINANZE.
Allegati
TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI DEMOLITI ED ACQUISITI DI DIRITTO AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL?ART. 31, COMMA TRE, D.P.R. 380/2001 INDIRIZZI AI RESPONSABILI DEL SETTORE UFFICI TECNICI E FINANZE: C.C. 007 - TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI DEMOLITI E ACQUISTI AL PATRIMONIO COMUNALE.pdf(Pubblicato il 03/07/2023 - Aggiornato il 03/07/2023 - 277 kb - pdf)
