Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
PROROGA AFFIDAMENTO IN GESTIONE SUCCESSIVO ALLLA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA RETE SAI ACCOGLIENZA ORDINARIA N. 25 POSTI DAL 4 MARZO AL 31 DICEMBRE 2023 CUP: F69I22001510001 - CIG: 95041890E1
Allegati
Det. n. 496 del 14.04.2023: T000021925_012000_ODE_SET6_21925.pdf(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 227 kb - pdf)
