Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CAPRISIGHTSEEING S.R.L. AVVERSO L’ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA N. 1964/2022. DELIBERA G.M. 278 DELLO 05.12.2022. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. PIETRO TROIANIELLO
Allegati
Allegato: det. n. 118 numero generale 1641.pdf(Pubblicato il 23/12/2022 - Aggiornato il 23/12/2022 - 234 kb - pdf)
