Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL CONTRASTO AL CARO ENERGIA PER LÂÂ’ANNO 2022 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 73 DEL 21/10/2022 RG. 1394 E APPROVAZIONE BANDO MODIFICATO
Allegati
avviso pubblico: T000021216_001000_Avvisocontributoenergiarettificato.pdf(Pubblicato il 09/11/2022 - Aggiornato il 09/11/2022 - 289 kb - pdf)
Det. n. 1497 del 09.11.2022: T000021216_013000_ODE_SET6_21216.pdf(Pubblicato il 09/11/2022 - Aggiornato il 09/11/2022 - 195 kb - pdf)
