Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
F69E19001080003 PROGETTO TERRA D’ANACAPRI: PATRIMONIO, TEATRO & LETTERATURA VOCE H 1 SIAE LIQUIDAZIONE ALLA SIAE MANDATARIA DI CAPRI PER EVENTO DEL 05/06/2022
Allegati
F69E19001080003 PROGETTO TERRA D?ANACAPRI: PATRIMONIO, TEATRO & LETTERATURA VOCE H 1 SIAE LIQUIDAZIONE ALLA SIAE MANDATARIA DI CAPRI PER EVENTO DEL 05/06/2022: T000020520_010000_ODE_SET1_20520.pdf(Pubblicato il 27/06/2022 - Aggiornato il 27/06/2022 - 190 kb - pdf)
