Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO E DI PIAZZA EDWIN CERIO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA G. ORLANDI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI INCENTIVANTI AL RUP, AI SENSI DELL’ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016.
Allegati
MIGLIORAMENTO ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO E DI PIAZZA EDWIN CERIO LOTTO 1 RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA G. ORLANDI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI INCENTIVANTI AL RUP, AI SENSI DELL?ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016.: T000020263_010000_ODE_SEG_20263.pdf(Pubblicato il 29/04/2022 - Aggiornato il 29/04/2022 - 200 kb - pdf)
