Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CUP F69E19001080003 CIG. Z292E9ED57 AVV. PUB. PROM. PROG. CULT. SVIL. AREA METROPOLITANA IN COLL. CON I COMUNI TERRA D’ANACAPRI: PATRIMONIO, TEATRO & LETTERATURA VOCE E2 ARTISTI INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE CAMPANIA DANZA
Allegati
Allegato: 1166_cup_f69e19001080003_cig_z292e9ed57_avv_pub_incarico_allassociazione_campania_danza.pdf(Pubblicato il 07/10/2020 - Aggiornato il 07/10/2020 - 182 kb - pdf)
