Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
G.C. 136 AVV. PUBBLICO PER PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELL’AREA METROPOLITANA DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE DI RISORSE ECONOMICHE RIMODULAZIONE
Allegati
G.C. 136 AVV. PUBBLICO PER PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELL?AREA METROPOLITANA DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI ATTRAVERSO L?ATTRIBUZIONE DI RISORSE ECONOMICHE RIMODULAZIONE: G.C. 136 AVV. PUBBLICO PER PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI CHE CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELLAREA METROPOLITANA DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI ATTRAVERSO LATTRIBUZIONE DI RISORSE ECONOMICHE RIMODULAZIONE.pdf(Pubblicato il 19/08/2020 - Aggiornato il 19/08/2020 - 697 kb - pdf)
