Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020 ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIO CONFERENZA E/O TELECONFERENZA APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA
Allegati
Allegato: G.C. 35 - DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 23 FEBBRAIO 2020 ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIO CONFERENZA.pdf(Pubblicato il 18/03/2020 - Aggiornato il 18/03/2020 - 299 kb - pdf)
