Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI PROFESSIONISTI PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONTENZIOSO EDILIZIO
Allegati
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI PROFESSIONISTI PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLA ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONTENZIOSO EDILIZIO: T000015559_003000_ODE_SET4_15559.pdf(Pubblicato il 23/08/2019 - Aggiornato il 23/08/2019 - 125 kb - pdf)
Avviso manifestazione di interesse: Avviso manifestazione di interesse.pdf(Pubblicato il 23/08/2019 - Aggiornato il 23/08/2019 - 531 kb - pdf)
