Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER DOMANDA INSINUAZIONE NEL PASSIVO FALLIMENTARE CIG ZD52182A53.
Allegati
CURRICULUM: cv_europeo_avv Lenhardy28 12 2017.pdf(Pubblicato il 29/12/2017 - Aggiornato il 29/12/2017 - 161 kb - pdf)
DICHIARAZIONE: Dichiarazione insussistenza inconferibilitā e incompatibilitā28 12 2017.pdf(Pubblicato il 29/12/2017 - Aggiornato il 29/12/2017 - 115 kb - pdf)
