Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 S. VINCENZO DE' PAOLI CONFERENZA PARROCCHIA DI S. SOFIA PER ATTIVITÀ SOCIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI, DISABILI E CITTADINI MENO ABBIENTI.
Allegati
Allegato: CIG ZEB201F793 - INCARICO ALLA PANZERI GIOVANNI SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER LOCALI MENSA SCOLASTICA.pdf(Pubblicato il 02/10/2017 - Aggiornato il 02/10/2017 - 145 kb - pdf)
