Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Redazione del Piano di gestione del rischio idrogeologico a supporto del PUC - CIG Z361F15C80
Allegati
Allegato: D.D. 154.2017, R.G. n. 549.pdf(Pubblicato il 21/06/2017 - Aggiornato il 21/06/2017 - 161 kb - pdf)
Allegato: schema convenzione approvato con det. 154.2017.pdf(Pubblicato il 21/06/2017 - Aggiornato il 21/06/2017 - 24 kb - pdf)
Allegato: Curriculum_Dal_Piaz_05-04-2017.pdf(Pubblicato il 21/06/2017 - Aggiornato il 21/06/2017 - 201 kb - pdf)
Allegato: documento_dal_piaz001.jpg(Pubblicato il 21/06/2017 - Aggiornato il 21/06/2017 - 4824 kb - generica)
Allegato: dichiarazione_5-4-2017_001.tif(Pubblicato il 21/06/2017 - Aggiornato il 21/06/2017 - 194 kb - generica)
