Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
CIG ZE91EE4577 - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "La modulistica unificata in materia di commercio, artigianato e igienico-sanitaria, obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30/06/2017. La nuova SCIA (SCIA 1 e SCIA 2). La nuova conferenza dei servizi. La disciplina in materia di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIRITTOITALIA.IT S.R.L.
Allegati
Allegato: det. seminario modulistica unificata in materia di commercio ecc incarico.pdf(Pubblicato il 07/06/2017 - Aggiornato il 07/06/2017 - 167 kb - pdf)
