Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
G.C. 69 - VARIAZIONE AL BILANCIO COMUNALE
Allegati
Allegato: G.C. 69 - VARIAZIONE AL BILANCIO COMUNALE.pdf(Pubblicato il 12/04/2017 - Aggiornato il 12/04/2017 - 205 kb - pdf)
Allegato: P000009713_001000_variazionebilancioentrata.pdf(Pubblicato il 12/04/2017 - Aggiornato il 12/04/2017 - 12 kb - pdf)
Allegato: P000009713_002000_variazionebilanciospesa.pdf(Pubblicato il 12/04/2017 - Aggiornato il 12/04/2017 - 12 kb - pdf)
Allegato: P000009713_003000_variazionicapitoli.pdf(Pubblicato il 12/04/2017 - Aggiornato il 12/04/2017 - 12 kb - pdf)
Allegato: P000009713_011000_Parereprot6911-04-2017.pdf(Pubblicato il 12/04/2017 - Aggiornato il 12/04/2017 - 851 kb - pdf)
