Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in SO alla GU 29 agosto 1977, n. 234) Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Numero: 0
Protocollo: 0
Strutture organizzative di riferimento: UFFICIO SEGRETERIA

Art. 45

Attribuzioni ai comuni.

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Contenuto creato il 18-11-2016 aggiornato al 24-11-2016
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