Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Regolamento generale delle Entrate Comunali
REGOLAMENTO GENERALE delle ENTRATE COMUNALI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 07.03.2003
modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.06.2005,
con deliberazione di C.C. n. 18 del 02.04.2007
con deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010
con deliberazione di C.C. n. 20 del 06.06.2012
con deliberazione di C.C. n. 33 del 01.07.2015
con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.03.2016
coon deliberazione di C.C. 37 del 18.09.2019
Allegati

(Pubblicato il 10/10/2019 - Aggiornato il 10/10/2019 - 244 kb - pdf)