Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Deposito dichiarazioni Testamento Biologico

Responsabile di procedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile di provvedimento: dott. FEDERICO MARCO
Responsabile sostitutivo: dott. CAPUANO LORENZO

Descrizione

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

PREMESSA

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 2017 recante “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Tale legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

D.A.T.

Un ruolo centrale riveste l’art. 4 della L. 219/2017 che disciplina la D.A.T. (disposizione anticipata di trattamento) che è il documento attraverso cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità do autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le D.A.T. devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza.

Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Tuttavia, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT nelle forme sopra illustrate, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.

FIDUCIARIO

Il disponente può nominare una persona di sua fiducia,“fiduciario”, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Questi è chiamato a dare fedele esecuzione alle volontà espresse dal disponete in ordine ai trattamenti sanitari, qualora diventi incapace di autodeterminarsi.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT ovvero con atto successivo che viene allegato alle DAT. Allo stesso è rilasciata copia della DAT.

Il fiduciario può anche rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il fiduciario può, altresì, essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace e se, in queste ultime ipotesi, non  sia stato designato un eventuale fiduciario c.d. supplente, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

COSTI

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

COMPITI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L’Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune di Anancapri, recanti la sua firma autografa.

Occorre fissare un appuntamento per la consegna delle DAT in via telefonica, chiamando il numero 0818387263, o via mail, scrivendo a demografico@comunedianacapri.it, ovvero con richiesta effettuata direttamente presso la sede dell’Ufficio demografico del Comune di Anacapri, sito in via Caprile, 30.

Il Comune non può fornire  modelli o prestampati né l’Ufficiale dello Stato Civile può partecipare alla redazione della disposizione e/o fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa. L’Ufficiale dello Stato Civile si limita a verificare i presupposti della consegna – in particolare, l’identità e la residenza del disponente – e a ricevere le DAT.

All’atto della consegna l’Ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio.

La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello Stato Civile di talché, ricevuta la DAT, l’Ufficiale dello Stato Civile si limita a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate, assicurando la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. 30.06.2003, n. 196.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 219 del 22 dicembre 2017 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

Circolare ministeriale n. 1 del 2018 prime indicazioni operative;

Si attendono successive normative di attuazione.

 

Chi contattare

Personale da contattare: PONTICORVO LUIGI, DELLA FEMINA GAETANO
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

nessuno

Regolamenti per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via Caprile, 30 - 80071 Anacapri (NA)
PEC protocollo.comunedianacapri@pec.it
Centralino 081 8387111
P. IVA 00511550634
Linee guida di design per i servizi web della PA